procedimenti edilizi
L'attività edilizia è normata dal D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. - "testo unico dell'edilizia".
In seguito alle recenti modifiche e semplificazioni alla normativa vigente, le opere edilizie possono essere realizzate con le seguenti procedure:
- 1. ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA. Sono gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (art. 6, comma 1). E' consigliabile, ma non obbligatoria, una comunicazione preventiva agli uffici. Appartengono a questa categoria:
- - Interventi di manutenzione ordinaria (come disciplinati dall'articolo 3, comma 1, lettera a);
- - Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio;
- - Le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- - I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- - Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- - L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva inferiore a 13 mc (previa autorizzazione del competente comando VV.FF).
- 2. OPERE EQUIPARATE ALL'ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA PREVIA COMUNICAZIONE: Sono gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, MA CON L'OBBLIGO di una comunicazione presso gli uffici comunali, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie, quando dovute (articolo 6, comma 2, ad eccezione della lettera a). LE OPERE POSSONO ESSERE AVVIATE IL GIORNO DELLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE. Appartengono a questa categoria:
- - Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- - Le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- - I pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al D.M. 02/04/1968 n. 1444;
- - Le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici).
Per queste casistiche è possibile utilizzare la seguente modulistica: formato .pdf. formato .doc
- 3. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Sono gli interventi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera a), ossia le opere di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
Per queste casistiche occorre presentare una comunicazione preventiva presso gli uffici comunali, unitamente alle autorizzazioni obbligatorie ed ai dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. Inoltre deve essere allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa nè con il committente e che asseveri sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
E' possibile utilizzare la seguente modulistica predisposta dall'ufficio: formato .doc formato .pdf
- 4. OPERE SOGGETTE A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.): Appartengono a questa casistica le opere previste dall'articolo 22, commi 1 e 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., più precisamente:
- - Interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
- - Le varianti ai permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonchè ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali "denunce" (leggasi segnalazioni) di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
I lavori possono essere immediatamente avviati e la segnalazione ha validità di anni tre dalla data di deposito. L'ufficio tecnico ha tempo 60 giorni per accertare l'assenza di una o più delle condizione stabilite ed in tal caso notifica agli interessati l'ordine motivato di non eseguire le opere.
Per questa tipologia di opere può essere utilizzata la seguente modulistica: formato .doc .pdf.
- 5. OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA (D.I.A.): Appartengono a questa categoria le opere che possono essere realizzate in alternativa al permesso di costruire, prevista dal comma 3 dell'articolo 22:
- - Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
- - Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.
- - Gli interventi di nuova costruzione qualora siano diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
In tali casi i lavori possono essere avviati decorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività. Entro il termine di trenta giorni l'ufficio può notificare l'ordine di non effettuare i lavori.
Per questa tipologia di opere può essere utilizzata la seguente modulistica: .doc .pdf
- 6. OPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE: seguono il procedimento di cui all'articolo 20, ed interessano le opere previste dall'articolo 10. LA MODULISTICA E' QUELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.
MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL D.U.R.C. DA USARE NELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI