Ai sensi del vigente regolamento di polizia urbana lo sgombero della neve sui marciapiedi di fronte ai fabbricati deve essere fatto dai proprietari degli stessi.
Si riporta l’estratto del vigente regolamento:
Art. 29 - Sgombero della neve.
1. I proprietari di case hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l’intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.
2. È pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.
Art. 30 - Rimozione del ghiaccio.
1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e di ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.
Art. 50 - Sanzioni
1. Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da Legge o Regolamento dello Stato, saranno accertate e definite a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ed il trasgressore e/o obbligato in solido è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.