Pulizia dei marciapiedi in caso di neve

Ai sensi del vigente regolamento di polizia urbana lo sgombero della neve sui marciapiedi di fronte ai fabbricati deve essere fatto dai proprietari degli stessi.
Si riporta l’estratto del vigente regolamento:
 
Art. 29 - Sgombero della neve.
1. I proprietari di case hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l’intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.
2. È pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.
 
Art. 30 - Rimozione del ghiaccio.
1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e di ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.
 
Art. 50 - Sanzioni
 
1.                 Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da Legge o Regolamento dello Stato, saranno accertate e definite a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ed il trasgressore e/o obbligato in solido è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

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